Tarsu e Parcheggio scoperto a pagamento

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17051 del 20 giugno 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento riguardante il versamento della Tarsu per l’anno 2011, con cui un Comune, per mezzo di una Società (controricorrente) ha contestato ad altra Società (ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu. L’oggetto della contestazione riguarda un’area adibita a parcheggio scoperto a pagamento, a uso esclusivo dell’Ospedale civile della Città, e data in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’Ente impositore aveva attribuito la Categoria “A4”, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages per un valore complessivo di Euro 24.798,00.

Dunque, la Suprema Corte si esprime sui seguenti quesiti di diritto:

a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del Dlgs. 504/1992 trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle Categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993;

b) se il concetto di omogeneità dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti, che non è sinonimo di identità, deve essere verificato in astratto o in concreto;

c) quali sono, di conseguenza, gli elementi necessari nella censura del vizio di regolamento, al fine di richiederne la disapplicazione.

La Suprema Corte rileva che il Regolamento Tarsu del Comune ha previsto un’unica tariffa per le aree della Categoria “A4”, che comprende l’area oggetto del giudizio, depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages. I Giudici di legittimità chiariscono che il potere di disapplicare un atto amministrativo da parte del Giudice tributario è limitato alla dimostrazione di vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). La Corte ha ribadito che la determinazione delle tariffe Tarsu rientra nella discrezionalità del Comune e non è vietata da norme statali. La contestazione dei criteri utilizzati dal Comune per adottare la delibera non è sufficiente per dichiararla illegittima. Il Giudice non può sindacare le scelte tecnico-amministrative del Comune. La semplice contestazione che le aree scoperte adibite a parcheggio producano meno rifiuti rispetto ai garages coperti è irrilevante, poiché non evidenzia un vizio di legittimità. La legge non obbliga il Comune a determinare in modo rigorosamente omogeneo le tariffe per gli immobili tassabili; la discrezionalità tecnica deve tenere conto delle peculiarità territoriali e della produzione di rifiuti. La Suprema Corte conferma la legittimità della tariffa unica per la Categoria “A4”, comprendente anche i parcheggi scoperti, in quanto l’attività di parcheggio produce rifiuti in modo simile ai garages. La contestazione circa la diversa capacità di produzione di rifiuti deve essere supportata da prove concrete, che nel caso specifico non sono state fornite. Infine, i Giudici di legittimità hanno stabilito il principio che il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari in materia di Tarsu/Tari si applica solo in presenza di specifici vizi di legittimità, e che il concetto di omogeneità delle categorie di rifiuti deve essere verificato in astratto, consentendo comunque al contribuente di dimostrare che l’imposizione non è commisurata alla reale produzione di rifiuti.