Tarsu: l’immobile di interesse storico non ha diritto all’esenzione automatica

La circostanza che l’immobile sia di interesse storico artistico non è condizione sufficiente per ridurre o addirittura eliminare il versamento della Tarsu.

E’quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 26719/2017, avverso il ricorso presentato da un contribuente al fine di vedere riconosciuto il suo diritto all’esenzione dalla Tassa in ragione della caratterizzazione dell’immobile.

Nel ricorso il contribuente ha evidenziato come la Sentenza della Commissione tributaria regionale Campania avesse violato le norme in tema di riparto dell’onere probatorio, non avendo mai il Comune fornito la prova dell’utilizzazione dell’area a fini commerciali e “assumendo che di per sé la destinazione” del vincolo storico-artistico avrebbe dovuto escludere l’idoneità del sito alla produzione dei rifiuti.

La Cassazione, precisato che il presupposto giuridico della Tassa è la potenzialità del bene a produrre rifiuti, ha ribadito il proprio orientamento in materia, affermando che l’art. 62, comma 1, del Dlgs.n. 507/93, “pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione… è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d’inutilizzabilità e provarle in giudizio in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione” (ex multis,Corte Cassazione, Ordinanza n. 19469/14 e n. 17622/16).

Pertanto, a prescindere dalla specifica caratterizzazione dell’immobile, nel caso di specie di particolare pregio storico-artistico, spetta al contribuente dimostrare che per la natura del bene o per l’inutilizzo non possano essere generati rifiuti.

Per tale ragione, la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente volto adipotizzare il superamento della presunzione legale relativa di produzione rifiuti desumibile dall’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, in funzione della mera sottoposizione del proprio bene a vincolo storico.