Tarsu: l’onere della prova grava sul contribuente

Nell’Ordinanza n. 21780 del 7 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di Tarsu, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del Tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dall’art. 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.