Nella Sentenza n. 4321 del 4 marzo 2015 della Corte di Cassazione, la controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2002-2003, notificata da un Comune ad un contribuente, titolare di attività di commercio ambulante con posto fisso presso i mercati comunali. Nello specifico, il contribuente ha contestato la mancanza di motivazione della Delibera tariffaria del Comune.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la censura prospettata in quanto non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delibera poiché quest’ultima, come qualsiasi altro atto amministrativo a contenuto generale, si rivolge ad una pluralità di
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