Nell’Ordinanza n. 13334 del 1° luglio 2020 della Corte di Cassazione, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, essendo quindi in condizione di esercitare il diritto di difesa. In particolare, in tema di Tarsu è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i Regolamenti o altre Delibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa. Sotto il profilo probatorio poi, è
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