Nella Sentenza n. 5824 del 23 marzo 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità ribadiscono che, in tema di radiofonia mobile, l’abrogazione dell’art. 318 del Dpr. n. 156/73, ad opera dell’art. 218 del Dlgs. n. 259/03, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al Dpr. n. 641/72, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del Dlgs. n. 259/03. Va, infatti, esclusa, secondo la Suprema Corte, una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al Dlgs. 259/03, e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al Dlgs. n. 269/01, sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo Dlgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, quindi, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di Giustizia.
Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, il quadro comunitario unitamente all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.




