Tassazione separata: non soggette le retribuzioni di risultato se il ritardo nell’erogazione è dovuto a motivazioni “fisiologiche”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017, ha fornito chiarimenti su una questione spesso dibattuta, anche in ambito pubblico, ossia l’applicazione o meno della tassazione separata Irpef, ai sensi degli artt. 51, comma 1, e 17, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 917/86 (Tuir), con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

In particolare, è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014

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