Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 17 del 10 luglio 2025
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria molte Elezioni comunali sono state rinviate rispetto alla scadenza naturale del mandato. Questo ha sollevato un dubbio importante: quando deve essere firmata la relazione di fine mandato nei casi in cui le elezioni si tengono oltre i 5 anni canonici dalla proclamazione degli eletti ?
La questione nasce dal fatto che, a causa del Dl. n. 26/2020, convertito in Legge n. 59/2020, le Elezioni previste per la primavera del 2020 sono state posticipate a settembre, modificando la durata effettiva del mandato. Il dubbio riguarda il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, documento previsto dall’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, e finalizzato a informare i cittadini sull’operato dell’Amministrazione uscente. L’incertezza è se tale termine debba essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale dei 5 anni, come indicato dall’art. 51, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), oppure dalla data effettiva delle nuove elezioni, come suggerito dalla Circolare n. 83/2024 del Ministero dell’Interno.
La Sezione è stata chiamata a risolvere il dubbio e ha ricordato che la relazione di fine mandato ha lo scopo di garantire trasparenza, permettendo ai cittadini di conoscere e valutare l’attività svolta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia in vista del voto. Secondo la Sezione, calcolare il termine a ritroso dalla scadenza formale del mandato non garantirebbe questo obiettivo nei casi in cui vi sia un ampio intervallo di tempo tra la scadenza dei cinque anni e le elezioni effettive. Infatti, potrebbero verificarsi eventi importanti (come controlli interni, rilievi della Corte dei conti o aggiornamenti finanziari) che non verrebbero inclusi nella relazione se firmata troppo presto. Per questi motivi, la Sezione ha stabilito che, in assenza di una norma esplicita, occorre seguire il criterio che meglio risponde alla finalità della legge.
La soluzione ritenuta più coerente è quella che colloca la sottoscrizione della relazione entro i 60 giorni precedenti le elezioni, così da includere tutte le attività fino a quel momento e garantire un voto informato. Questa interpretazione è anche coerente con il Sistema sanzionatorio previsto dallo stesso art. 4, comma 6, del Dlgs. n. 149/2011, che prevede sanzioni per la mancata redazione o pubblicazione della relazione. Inoltre, la mancata pubblicazione comporta l’obbligo per il Sindaco uscente di indicarne i motivi nella home page del sito istituzionale dell’Ente, cosa che ha più efficacia informativa se fatta a ridosso delle elezioni.
In conclusione, la Sezione ha chiarito che, nei casi in cui le Elezioni si tengano dopo la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della Relazione di fine mandato deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove Elezioni e non dalla scadenza quinquennale del mandato.




