Delibera n. 396 dell’8 ottobre 2025
Nel caso esaminato, un Operatore economico ha chiesto di chiarire se 2 avvisi pubblicati dalla Stazione appaltante, pochi giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, costituissero modifiche sostanziali del bando di gara o semplici chiarimenti.
La questione nasce da una gara per un servizio pubblico, nella quale la Stazione appaltante aveva pubblicato 2 comunicazioni: la prima per precisare che gli automezzi dovessero essere dotati di un sistema di aspirazione, la seconda per correggere un errore materiale sulla pressione della pompa di travaso, ridotta da 100 a 5 bar.
L’operatore sosteneva che tali avvisi modificassero i requisiti tecnici e quindi avrebbero richiesto la riapertura dei termini o una nuova pubblicazione del Bando.
La Stazione appaltante, invece, affermava che si trattava solo di chiarimenti necessari per correggere omissioni ed errori materiali, senza modificare i requisiti di partecipazione. L’Anac ha richiamato l’art. 92, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, che prevede la proroga dei termini quando vengono introdotte modifiche significative ai documenti di gara, e la propria precedente Delibera n. 147/2024, secondo la quale una modifica è sostanziale solo se incide sui requisiti di partecipazione o può ampliare la platea dei concorrenti potenzialmente interessati.
Nel caso concreto, l’Autorità ha ritenuto che gli avvisi non avessero carattere sostanziale, perché riguardavano soltanto aspetti tecnici dei mezzi da utilizzare durante l’esecuzione del servizio, da dimostrare solo dopo l’aggiudicazione, e non requisiti di partecipazione alla gara. Di conseguenza, l’Anac ha concluso che la Stazione appaltante non era obbligata a riaprire i termini di presentazione delle offerte, trattandosi di chiarimenti e non di modifiche sostanziali del bando. In altre parole, la modifica o il chiarimento dei requisiti tecnici relativi alla fase di esecuzione dell’appalto non comporta l’obbligo di riaprire i termini della gara.
La proroga o la nuova pubblicazione è necessaria solo se le modifiche incidono sui requisiti di partecipazione o sull’accesso alla procedura.






