Territorio e Autonomie locali: il Parere del Viminale sulle nomine dei rappresentanti consiliari presso un Consorzio

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Parere n. 0030850 del 7 novembre 2023, in materia di nomina dei Rappresentati consiliari presso un Consorzio

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interi e territoriali, ha pubblicato il Parere n. 0030850 del 7 novembre 2023, in materia di nomina dei rappresentati consiliari presso un Consorzio.

Il Segretario comunale ha chiesto un parere riguardante le nomine dei rappresentanti del Comune presso un Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

Secondo quanto disposto dallo Statuto consortile, l’Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci e dai Presidenti degli Enti Locali facenti parte del Consorzio o da un loro delegato, e da 2 Consiglieri, di cui uno di minoranza, per ogni Ente.

Con il rinnovo del Consiglio comunale si è proceduto alla designazione dei 2 Consiglieri quali componenti dell’Assemblea consortile con unica votazione tenutasi a scrutinio segreto.

Nel Consiglio comunale però si sono costituiti 3 Gruppi consiliari: uno di maggioranza composto da 8 componenti, uno di minoranza composto da 3 Consiglieri, ed un ulteriore Gruppo di minoranza monopersonale. All’esito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, sono stati eletti come componenti del Consorzio, un Consigliere in rappresentanza della maggioranza ed il componente del Gruppo unipersonale in rappresentanza delle minoranze. Questa circostanza è stata deplorata dai Consiglieri dell’altro Gruppo di opposizione, che hanno evidenziato come l’elezione del Consigliere del Gruppo unipersonale sia stata resa possibile grazie ai voti dei Consiglieri di maggioranza. Questi ritengono che vi sia stata una violazione delle norme statutarie e regolamentari adottate dall’Ente in materia, in quanto si sarebbe verificata una lesione dei diritti di rappresentanza della minoranza e vanificato il Principio secondo cui il rappresentante delle minoranze andrebbe, per logica, eletto nell’ambito del Gruppo di sua naturale collocazione.

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, il Dipartimento ha ritenuto che la votazione in parola ssi sia svolta in coerenza con la normativa prevista dalle fonti di autonomia locale dell’Ente in oggetto; infatti, nello Statuto e nel Regolamento non si fa riferimento alle modalità di voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un’unica preferenza, né tale modalità risulta essere stata prevista nelle indicazioni votate dal Consiglio comunale in questione.

Il meccanismo del voto separato consiste in un’Elezione svolta in modo tale da realizzare una scissione dell’Organo collegiale in 2 distinti Collegi, facendo votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati evitando in tal modo la commistione dei voti. Il voto limitato invece implica che le preferenze da indicarsi da parte dell’elettore debbano essere in numero inferiore rispetto al totale dei candidati da eleggere affinché venga assicurata l’elezione di almeno un candidato espresso dai Gruppi di minoranza.

Nel Parere viene richiamato quanto analizzato dal Tar Piemonte che, nella Sentenza n. 1129/2021, aveva osservato come “una delle caratteristiche del sistema del voto limitato è proprio quella di rendere possibile un’influenza sia da parte della maggioranza sulle scelte della minoranza che viceversa, superando una rigida contrapposizione tra le due parti del Consiglio”. Inoltre, il Giudice amministrativo aveva evidenziato che tale effetto non è in contrasto con i parametri di costituzionalità in quanto resta salvaguardata l’elezione dei rappresentanti di minoranza.

Pertanto, il ricorso al sistema del voto limitato è da ritenersi pienamente legittimo anche laddove la maggioranza abbia influito sulla scelta del rappresentante della minoranza.

Si rileva che, nel caso oggetto di valutazione, sembrerebbe che il Consiglio per la votazione in questione abbia optato per la modalità del voto limitato, come si può desumere dalla normativa recata dalle fonti di autonomia locale. L’eventuale interferenza dei voti dei Consiglieri di maggioranza in favore del Consigliere di uno dei 2 Gruppi di opposizione non sembra abbia pregiudicato la correttezza del voto espresso alla luce della normativa locale sopracitata.

Inoltre, è stato evidenziato che soltanto il Consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme regolamentari e statutarie di cui lo stesso si è dotato, ed eventualmente modificarle e prevedere nel caso in esame il sistema del voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un’unica preferenza.