Territorio e Autonomie locali: Viminale pubblica Parere sulla delega di funzione ai Consiglieri comunali

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 17141 del 12 giugno 2023, ha ribadito la possibilità del Sindaco dei soli Comuni fino a 3.000 abitanti di delegare le proprie funzioni a non più di 2 Consiglieri in alternativa alla nomina degli Assessori.

Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’Ente Locale, sancita dall’art. 6 del Tuel, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’Organo cui si riferisce.

Considerando, quale criterio generale, che il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, i quali però non devono determinare la possibilità diretta di assumere atti a rilevanza esterna, né di compiere atti di gestione spettanti agli Organi burocratici.

Il Consigliere comunale con delega o incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di Consigliere e l’attività delegata non dovrebbe interferire con le prerogative dei componenti della Giunta comunale. L’attività è caratterizzata unicamente da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, poiché le deleghe vengono conferite allo scopo di rendere più efficace lo svolgimento del mandato e realizzare un migliore collegamento istituzionale tra Organi eletti e società civile.

Il Consigliere svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un Organo collegiale come il Consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e stabiliti dalle leggi e dallo statuto, svolgendo attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Inoltre, è stato rammentato che il Tar Toscana, con Decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai Consiglieri di funzioni sindacali, in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “ l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato “. Così il Consiglio di Stato, con Parere n. 4883/11, reso in data 17 ottobre 2012, ha invece ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai Consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “… una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse“.

Il Parere rileva, alla luce dell’attuale ordinamento, l’art. 2, comma 186, lett. c), della Legge n. 191/2009 (modificato dal Dl. n. 2/2010, convertito dalla Legge n. 42/2010), che nei Comuni fino a 3.000 abitanti vi è la possibilità di attribuire la delega da parte del Sindaco di proprie funzioni a non più di 2 Consiglieri in alternativa alla nomina degli Assessori.