Nella Delibera n. 141 del 30 settembre 2016 della Corte dei conti Toscana, il parere riguarda l’assunzione di oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che intendono prestare servizio volontario a titolo individuale, fenomeno per il quale il Comune in questione ha anche approntato un apposito Schema di regolamento.
In particolare, il Comune chiede di conoscere se il ricorso a tale forma di volontariato con assicurazione a carico dell’Ente sia legittimo. La Sezione al quesito in esame da risposta negativa. Nello specifico, la Sezione rileva che, non solo non è possibile estendere a volontari che prestino la propria opera in favore di Pubbliche Amministrazioni regole, istituti e provvidenze dettate per i lavoratori dipendenti; ma che una attività di volontariato in favore di Pubbliche Amministrazioni non è neppure legittima, e quindi possibile, al di fuori dei precisi e rigorosi schemi operativi dettati dalla Legge n. 266/91. Pertanto, il prospettato Schema di regolamento comunale, che si discosta in radice dalle previsioni della Legge n. 266/91, non è conforme alla legge e perciò non può essere legittimamente approvato.




