Delibera n. 395 del 30 luglio 2024
Un Comune ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria comunale”, da svolgersi da luglio 2024 a dicembre 2027, con un importo complessivo di Euro 116.200,00. La gara, da aggiudicarsi al minor prezzo tramite Piattaforma digitale, richiedeva tra i requisiti economico-finanziari il possesso di un patrimonio netto annuo di almeno Euro 20.000.000,00 negli ultimi 3 esercizi. L’istante ha contestato questa previsione del Bando, sostenendo che è sproporzionata rispetto al valore dell’appalto, che su base mensile è di Euro 2.766,00 e annualmente è di Euro 33.199,92. Ha ritenuto illegittimo tale requisito per violazione del Principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, e ha chiesto una revisione della lex specialis di gara che, a causa di questa clausola, gli impedisce di partecipare. L’istante ha tentato di interpretare il requisito come riferito al triennio complessivo, anziché a un’unica annualità, ma il Comune ha confermato che il requisito si riferisce a un solo anno. L’Anac rileva che la clausola del Bando che richiede, per la partecipazione alla gara, di dimostrare un patrimonio netto notevolmente superiore al doppio del valore del contratto è illegittima, poiché contravviene alle disposizioni previste dall’art. 100 commi 11 e 12. Tali disposizioni citate fanno riferimento alle regole relative alla proporzionalità e all’adeguatezza dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto. Il comma 11 stabilisce che i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per partecipare a una gara d’appalto devono essere proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto. L’intento è evitare l’imposizione di requisiti eccessivi o sproporzionati che possano limitare la concorrenza e impedire la partecipazione di operatori economici qualificati ma di dimensioni più contenute. Il comma 12 riguarda il divieto di introdurre requisiti che non siano strettamente necessari per garantire l’esecuzione dell’appalto. Questo comma rafforza il Principio di proporzionalità, affermando che non possono essere richiesti requisiti eccessivi o non correlati alle specifiche esigenze dell’appalto. In sostanza, questi commi mirano a garantire che i requisiti di partecipazione siano equi, giustificati e direttamente collegati all’esecuzione dell’appalto, evitando discriminazioni ingiustificate e promuovendo una maggiore partecipazione alle gare.