Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 195 del 16 settembre 2024
Nel caso in oggetto, un Comune ha richiesto chiarimenti sulla portata del limite al salario accessorio, stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. In particolare, si domanda se tale limite rappresenti un unico tetto complessivo per tutti i Fondi accessori (incentivi per dipendenti, salario accessorio del Segretario comunale, e Posizioni organizzative), oppure se ciascun Fondo sia soggetto a un tetto specifico. Si cerca inoltre di capire se l’unica possibilità di incremento del “Fondo per le posizioni organizzative” sia legata alla deroga dell’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018.
La Sezione pone in evidenza che l’art. 23, comma 2, sopra citato stabilisce il Principio dell’invarianza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale pubblico, fissando un limite massimo corrispondente all’importo del 2016. Tale limite è stato influenzato da successive modifiche normative, come l’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, che ha consentito un adeguamento limitato delle indennità nei Comuni privi di dirigenza, e dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, che ha permesso la modulazione del tetto del trattamento accessorio in relazione alle variazioni della dotazione organica. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il limite di spesa indicato dall’art. 23, comma 2, si riferisce all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per tutto il personale (Dirigenti, Titolari di posizione organizzativa, Segretari comunali, ecc.), non a singole categorie.


