Avvocato Generale E. Sharpstone, 11 luglio 2019 n. C-298/18
Sulla sussistenza o meno di un trasferimento di impresa quando non si verifichi alcun trasferimento significativo di beni materiali, ma il personale impiegato dal precedente operatore sia riassunto, per la maggior parte, dal nuovo operatore.
Nell’accertare se un’entità economica abbia conservato la propria identità e, quindi, se si sia verificato un trasferimento di impresa ai fini dell’art. 1, par. 1, lett. b), della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, il giudice nazionale deve:
– tenere pienamente conto dell’obiettivo principale di tale direttiva, vale a dire la tutela dei lavoratori e il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento di imprenditore; e
– valutare tutti i fatti e le circostanze concernenti l’operazione in questione, ivi compreso qualunque vincolo di natura giuridica, tecnica e ambientale legato alla gestione dell’attività commerciale in questione.
Se la presa in carico di beni materiali significativi è in pratica esclusa dall’esistenza di siffatti vincoli giuridici di natura tecnica e ambientale, il Giudice nazionale non deve considerare tale aspetto dell’operazione come necessariamente decisivo ai fini della decisione se vi sia stato o non vi sia stato un trasferimento di impresa ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. b), della Direttiva 2001/23.
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