Facendo seguito al proprio Comunicato 14 marzo 2014, l’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac, ex Civit) è tornata sul tema dell’obbligo, da parte degli “Organismi indipendenti di valutazione” (Oiv)o di strutture con funzioni analoghe, di far pervenire tempestivamente alla stessa Autorità l’elenco dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del Dlgs. n. 33/13, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli Organi di indirizzo politico.
Il nuovo chiarimento, espresso attraverso il Comunicato 27 maggio 2014, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, precisa che tali attestazioni “devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità”.
I dati inseriti nell’elenco – ricorda l’Anac – saranno esclusivamente quelli rilevati dagli Oiv e dagli Organismi con funzioni analoghe, come non pubblicati, non completi o non aggiornati. L’Autorità ha nuovamente insistito sulle sanzioni previste in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 14 “concernenti lasituazionepatrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzionein carica,latitolaritàdiImprese,lepartecipazioniazionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro ilsecondogrado,nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione”.
A questo proposito, l’Authority ha ricordato che:
• con Delibera n. 65/13, ha indicato l’ambito di applicazione dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/13 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto;
• ai sensi dell’art. 49, comma 3, Dlgs. n. 33/13, l’applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalladatadiadozionedelprimo aggiornamentoannualedel “ProgrammatriennaledellaTrasparenza” e comunque a partire dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto;
• con Delibera n. 66/13, l’Autorità ha precisato che ogni Amministrazione ed ogni Ente provveda a disciplinare con proprio Regolamento l’individuazione della “Autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47, comma 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n. 689/81. La Delibera stabiliva inoltre che, nelle more dell’adozione dei citati Regolamenti, le Amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della Legge n. 689/81. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e al Responsabile dell’Ufficio disciplina.
Alla luce della ricognizione di cui sopra, l’Anac ha quindi chiesto agli Oivdi segnalare,contestualmente all’invio dei dati a questa Autorità per la formazione dell’Elenco di cui all’art. 45, comma 4, i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati previsti dall’art. 47, comma 1, all’Autorità amministrativa competente presso l’Ente, al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. Anche i Responsabili della Trasparenza – si ricorda in chiusura – sono tenuti ad effettuare una analoga segnalazione all’Autorità amministrativa competente, in caso di rilevata inosservanza dell’art. 47, comma 1, del Dlgs. n. 33/13.