Trattamento accessorio: incentivi derivanti da contributi per la celebrazione di matrimoni esclusi dal limite 2016

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 16 del 7 febbraio 2025

Nella fattispecie in studio, viene chiesto un parere sulla possibilità di considerare la celebrazione di matrimoni civili (e la costituzione di unioni civili) in luoghi diversi dalla Casa comunale o in orari non ordinari di servizio come una prestazione rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 43, commi 3 e 4, della Legge n. 449/1997, che disciplina l’erogazione di servizi aggiuntivi a titolo oneroso da parte della Pubblica Amministrazione. Se questa ricostruzione fosse confermata, il Comune potrebbe richiedere un contributo economico agli utenti per tale servizio. In secondo luogo, si chiede se le somme incassate da questi contributi possano essere utilizzate per riconoscere ai dipendenti coinvolti nell’organizzazione e celebrazione dei matrimoni un trattamento economico accessorio, in deroga al limite di spesa imposto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che stabilisce un tetto massimo alla spesa per il trattamento accessorio del personale pubblico. Infine, si prospetta la possibilità di alimentare figurativamente il Fondo risorse decentrate con una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati dagli utenti, sulla base di quanto previsto dal Ccnl. “Funzioni locali” (art. 67, comma 3, del Contratto del 2018 e art. 79 del Contratto del 2022), al fine di evitare un impatto negativo sul bilancio dell’ente. La Sezione ha stabilito che la celebrazione di matrimoni civili (e la costituzione di unioni civili) in luoghi diversi dalla casa comunale o in orari non ordinari di servizio può rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997, che consente agli enti pubblici di individuare prestazioni non essenziali per le quali richiedere un contributo agli utenti. Questo significa che il Comune, previa regolamentazione, può legittimamente chiedere un contributo economico per la celebrazione di matrimoni in sedi e orari extra rispetto a quelli obbligatori per legge, poiché tale servizio non rientra tra i compiti istituzionali inderogabili dell’Ente. Tuttavia, la Sezione ha chiarito che le somme derivanti da tali contributi possono essere utilizzate per finanziare il trattamento economico accessorio del personale comunale solo se rispettano i presupposti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile. In particolare, l’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, stabilisce un tetto massimo alla spesa per il salario accessorio del personale pubblico, che generalmente non può essere superato, indipendentemente dalla fonte delle risorse. Tuttavia, alcune eccezioni sono state riconosciute dalla Corte dei conti in sede nomofilattica, purché si dimostri che le risorse utilizzate derivano esclusivamente da prestazioni aggiuntive svolte dai dipendenti, non gravano sul bilancio dell’Ente e sono vincolate a incentivare specifici incarichi straordinari, con obiettivi misurabili e rendicontabili. Nel caso concreto, la Sezione ha ritenuto che la celebrazione di matrimoni in orari o luoghi non ordinari costituisca un’attività aggiuntiva rispetto ai compiti istituzionali e, se regolamentata in modo chiaro, possa generare entrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio dei dipendenti coinvolti. Tuttavia, affinché tali risorse siano escluse dal limite di spesa dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, è necessario che siano rispettati alcuni criteri fondamentali: le somme devono essere destinate esclusivamente ai dipendenti che effettivamente svolgono le prestazioni aggiuntive, devono essere legate a obiettivi quantificabili e verificabili, e non devono generare incrementi di spesa non sostenibili per l’Ente. Infine, la Sezione ha ribadito che spetta all’Ente Locale la responsabilità di garantire che l’intera operazione sia condotta nel rispetto della normativa, attraverso una regolamentazione interna adeguata e verifiche costanti da parte dell’organo di revisione contabile. In sintesi, il Comune può istituire un sistema di contribuzione per la celebrazione di matrimoni in luoghi e orari non ordinari e utilizzare tali introiti per incentivare i dipendenti coinvolti, ma deve farlo nel rispetto dei vincoli normativi e delle condizioni fissate dalla giurisprudenza contabile per evitare irregolarità e possibili responsabilità amministrative.

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