Nella Delibera n. 2 del 20 gennaio 2017 della Corte dei conti Umbria, un Sindaco chiede un chiarimento sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, secondo il quale, “a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
In particolare, la
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