Trattamento accessorio: non incentivabili i dipendenti che difendono l’Ente nei giudizi di lavoro

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 105 del 31 marzo 2025

Nella fattispecie in esame, viene chiesto se, nei giudizi di lavoro di primo grado in cui un Ente pubblico si difende tramite propri dipendenti, ai sensi dell’art. 417-bis del Cpc., le somme che il Giudice liquida a titolo di spese di giudizio e che l’Ente riesce effettivamente a recuperare possano essere utilizzate per pagare un compenso a tali dipendenti. Si domanda inoltre se questi compensi possano essere riconosciuti anche ai Dirigenti (compreso il Segretario comunale), se debbano confluire nei fondi per il salario accessorio (Comparto e Dirigenza) anche solo figurativamente, e se le modalità di assegnazione debbano essere regolate da un atto interno dell’ente o dalla contrattazione decentrata. La Sezione afferma in modo chiaro che non è possibile utilizzare le somme recuperate come spese di giudizio in questi casi per attribuire compensi ai dipendenti difensori, in mancanza di una specifica previsione legislativa. Questa possibilità infatti esiste solo per il Processo tributario, dove una norma precisa (art. 12, comma 1, lett. b, del Dl. n. 437/1996) stabilisce che le somme recuperate debbano essere destinate a incentivare chi ha difeso l’Amministrazione. Nel processo del lavoro, invece, l’art. 152-bis delle Disposizioni attuative del Cpc. si limita a disciplinare le modalità di calcolo e riscossione delle spese, senza indicare alcuna destinazione premiale per il personale. Inoltre, la Sezione richiama i Contratti collettivi nazionali più recenti (Ccnl. 2018 e 2022), che non prevedono alcun compenso aggiuntivo per i dipendenti che svolgono attività difensiva nei giudizi di lavoro, mentre contemplano espressamente quelli relativi al contenzioso tributario. Per quanto riguarda i dirigenti, si applica il principio di onnicomprensività del trattamento economico (art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 e art. 43 Ccnl. 2024), secondo cui non possono essere riconosciuti compensi ulteriori, salvo che siano previsti dalla legge. Pertanto, la Sezione esclude la possibilità per gli Enti Locali di corrispondere compensi o incentivi, anche indiretti, ai dipendenti (di Comparto o Dirigenti) che hanno rappresentato l’Ente nei giudizi di lavoro in primo grado, salvo un futuro intervento normativo. Tutti i quesiti formulati ricevono quindi risposta negativa.

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