È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Risoluzione 21 settembre 2021 n. 7/Df, rubricata “Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno recante ‘Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021”.
La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione e all’ambito temporale di attuazione del Decreto sopra citato (vedi Entilocalinews n. 32 del 9 agosto 2021), che verte sulle modalità di invio delle Delibere regolamenti delle entrate dei Comuni, Province e Città metropolitane.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che la pubblicazione telematica degli atti all’interno del “Portale del Federalismo fiscale” ex art. 13, comma 15-bis, del Dl. n. 201/2011, costituisce condizione di efficacia delle Delibere e dei Regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, mentre per le entrate di Province e Città metropolitane è condizione di efficacia delle Delibere in materia di Imposta sulle assicurazioni Rc auto. Finalità meramente informativa invece per i restanti prelievi.
Le disposizioni del Decreto Mef 20 luglio 2021 – precisa il Dipartimento – troveranno applicazione a partire dall’annualità 2022, come già precisato all’interno del Decreto stesso.
Quando la procedura di controllo informatico così come delineata dal Decreto sarà operativa, il mancato rispetto delle specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo anti-virus, un impedimento alla pubblicazione, da parte del Ministero e alla conseguente acquisizione di efficacia, in un’ottica di attuazione graduale dell’obbligo di attenersi al formato elettronico introdotto dal Decreto.
In caso di esito negativo dei controlli, l’Ente viene informato tramite apposita Pec che contiene l’indicazione dell’anomalia riscontrata, ma non verrà richiesto alcun ulteriore adempimento all’Ente.




