Tributi locali: pubblicato il Regolamento per l’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie

È stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019 il Decreto Mef 5 agosto 2019, n. 106, rubricato “Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie”.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del Dlgs. n. 546/1992, le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie e della tenuta dell’Elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei Principi contenuti nel Codice deontologico forense.

Tale Elenco, tenuto dal Mef-Dipartimento Finanze, Direzione Giustizia tributaria, è articolato nelle Sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lett. d), e), f), g) e h), dell’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992.

All’art. 3 del Decreto in commento vengono elencati i requisiti necessari all’iscrizione, ovverosia:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9;

d) non essere iscritto in nessuno degli Albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lett. a), b), c) – Avvocati, Dottori commercialisti e Consulenti del lavoro – e ai commi 5 e 6 – Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Dottori agronomi, Agrotecnici, Periti agrari, Spedizionieri doganali) dell’art. 12 del Dlgs. n. 546/1992;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione;

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Per l’iscrizione nelle Sezioni I, II, III, IV e V, è altresì necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lett. d), e), f), g), e h), dell’art. 12, comma 3, del citato Dlgs. n. 546/1992.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per chi era già iscritto negli Elenchi dell’Agenzia delle Entrate, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La Direzione della Giustizia tributaria effettua annualmente il controllo dei requisiti degli iscritti e dell’assenza di cause di incompatibilità, mediante richiesta di informazioni alle Amministrazioni, agli Enti ed ai soggetti interessati.

Ai sensi dell’art. 4, ai fini dell’individuazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione I dell’Elenco in parola, sono da considerarsi attività connesse ai Tributi la liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonché relative attività accessorie e analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.

La domanda di iscrizione è compilata, secondo il disposto dell’art. 5, utilizzando l’apposito Modulo pubblicato sul sito web istituzionale del Mef e deve contenere:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;

b) il Codice fiscale o il numero di Partita Iva del richiedente;

c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di Codice di avviamento postale e un recapito telefonico;

d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del Diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione se richiesta;

e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;

f) l’indirizzo di Posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni;

g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;

h) autocertificazione ex Dpr. n. 445/2000 del possesso dei requisiti;

i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici.

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica con invio tramite Pec all’indirizzo indicato nel Modulo di compilazione dei dati.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto in commento, i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), e), f) e g), del Dlgs. n. 546/1992, che, alla data antecedente l’entrata in vigore del presente Regolamento, risultano inseriti negli Elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, sono di diritto iscritti nella relativa Sezione dell’Elenco in parola.

Gli stessi sono tenuti in ogni caso a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti ed a produrre l’autocertificazione

In caso di irregolarità o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della Giustizia tributaria ne richiede l’integrazione. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, la Direzione della Giustizia tributaria attiva la procedura di diniego.

L’art. 9 disciplina i casi incompatibilità all’esercizio dell’attività di assistenza tecnica. L’attività non può essere esercitata nella Regione o nelle Province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i Giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al 2° grado e di affinità in 1° grado o siano con gli stessi uniti civilmente.

L’attività di assistenza tecnica è altresì incompatibile:

a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di Società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualità di Amministratore unico o Consigliere delegato di Società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli Enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

c) con lo svolgimento di lavoro subordinato.

Agli art. 12, 13, 14 vengono disciplinati i casi di diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione.

Il diniego è adottato in caso di mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Decreto.

La sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da 2 mesi a 5 anni, dall’esercizio dell’assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilità gravi, tenendo conto dei principi di gradualità di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili.

La revoca dell’iscrizione è disposta dalla Direzione della Giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell’art. 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsità delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l’iscrizione. A seguito del provvedimento di revoca, l’scritto viene cancellato dall’Elenco. Egli può presentare una nuova domanda ai sensi qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.

Per comunicare all’interessato l’adozione di uno dei 3 provvedimenti sopra riportati, la Direzione della Giustizia tributaria trasmette a mezzo Pec o con altro mezzo idoneo, i motivi che ne comportano l’adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della Giustizia tributaria entro 30 giorni adotta il provvedimento motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all’interessato, a mezzo Pec o altro mezzo idoneo.

Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di sospensione o di revoca procede all’archiviazione e ne dà comunicazione all’interessato sempre a mezzo Pec.

L’art. 15 disciplina l’istituto della sospensione cautelare. Essa può essere disposta dalla Direzione della Giustizia tributaria al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) irrogazione, con la sentenza penale di 1° grado, della pena accessoria di cui all’art. 35 del Cp.;

c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del Cp., se commessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappresentanza e assistenza tecnica, nonché dagli art.244, 648-bis e 648-ter del medesimo Codice;

e) condanna in primo grado per uno di reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 2 anni;

f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione può avere una durata non superiore a 1 anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato e perde efficacia qualora entro 6 mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della Giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella G.U.