Nella Delibera n. 23 del 15 febbraio 2017 della Corte dei conti Lombardia viene chiesto un parere in merito all’assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico, a decorrere dall’anno 2017. In particolare, si è domandato se è possibile utilizzare il 100% della capacità assunzionale relativa alla cessazione intervenuta nell’anno 2014 (resto assunzionale anno 2015) oppure l’utilizzo del resto della capacità assunzionale va conteggiato nella percentuale del 75% della spesa del personale cessato.
La Sezione osserva che, nell’attuale quadro normativo, la capacità di “turn-over”è stata sensibilmente ridotta rispetto alla previsione del Dl. n. 90/14.
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