Nella Sentenza n. 3109 del 15 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che nell’udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del Dl. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 24/2020 – che ha previsto il passaggio “in decisione senza discussione orale” – in caso di rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione, deve essere fatta applicazione della disposizione dell’art. 73, comma 3, del Cpa., dettata per l’ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, assegnando alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie e riservando la decisione ad altra camera di consiglio.




