Ufficio legale: non può essere posto alle dirette dipendenze del Segretario comunale se privo del titolo di Avvocato

Nella Sentenza n. 486 del 16 febbraio 2015 del Tar Lombardia, i Giudici hanno affermato che è illegittima la Delibera con la quale la Giunta di un Comune ha disposto la soppressione della posizione organizzativa avente la responsabilità dell’Ufficio Legale comunale, ponendo altresì tale Ufficio alle dirette dipendenze del Direttore dell’Area Affari istituzionali e legali (incarico ricoperto dal Segretario comunale) privo dell’iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati secondo quanto disposto dall’art. 23 della Legge n. 247/12.

Per il Tar è necessaria la netta separazione dell’Ufficio Legale da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione, ritenendo illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale,

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