Nella Delibera n. 123 del 5 aprile 2019 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla disciplina relativa ai limiti finanziari della spesa per il personale appartenente alle Unioni di Comuni. In particolare, la questione controversa riguarda una Unione, costituita nel 2016 da 2 Comuni, dei quali uno soltanto tenuto a esercitare obbligatoriamente le funzioni in forma associata, alla quale gli Enti partecipanti abbiano conferito tutte le funzioni e servizi e trasferito tutto il personale. La Sezione chiarisce che, in assenza del parametro previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 (spesa 2008), è possibile soltanto replicare la spesa del personale dei Comuni partecipanti, avente come limite quello rappresentato dalla somma della media sostenuta dagli Enti nel triennio 2011-2013. La spesa precedentemente sostenuta, da considerare ai fini del rispetto del suddetto limite, è quella rappresentata dalla somma della media relativa alla spesa per il personale sostenuta dai singoli Comuni nel triennio 2011-2013, in quanto i Comuni partecipanti all’Unione nel 2015 erano entrambi soggetti al cosiddetto “Patto di stabilità”, ai sensi dell’art. 1 del comma 762 della Legge n. 208/2015.




