Nella Delibera n. 213 del 20 luglio 2016 della Corte dei conti Lombardia, il parere verte sull’obbligatorietà di riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti all’Unione, del personale in servizio presso quest’ultima, in caso di scioglimento dell’Unione o di recesso di uno dei Comuni aderenti.
La Sezione afferma che, nell’ipotesi di riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti all’Unione, del personale in servizio presso quest’ultima, in caso di scioglimento dell’Unione o di recesso di uno dei Comuni aderenti, alla luce della recente normativa (art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge n. 190/14; art. 5 del Dl. n. 78/2015), deve innanzitutto tenersi in considerazione la disposizione contenuta nello Statuto dell’Unione stessa a cui i Comuni istanti aderiscono, che appare fornire un elemento per una corretta interpretazione del complessivo quadro normativo di riferimento.
Infatti, appare dirimente il discrimine tra personale originariamente dipendente dai Comuni aderenti all’Unione e a quest’ultima trasferito e personale di contro autonomamente assunto dall’Unione stessa. Nella prima fattispecie il Comune che ha trasferito proprio personale all’Unione è legittimato a riassorbire tale personale, mentre a diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la seconda fattispecie, per la quale trova applicazione l’ordinario regime di mobilità con i vincoli allo stato vigenti. Né appaiono ipotizzabili applicazioni analogiche delle disposizioni previste per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli Enti di area vasta, trattandosi di norme speciali, derogatorie dell’ordinario regime assunzionale.




