Unioni di Comuni: turnover al 100%

Nella Delibera n. 76 del 7 maggio 2021 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione afferma che alle Unioni di Comuni è consentito il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, in conformità all’art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. Dunque, la Sezione prende atto del Principio, affermato di recente dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 4/2021, secondo cui l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 162/2019 e il Decreto interministeriale 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015, che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. La verifica del rispetto dei vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni resta disciplinata dalle norme richiamate nei Principi affermati nelle Deliberazioni della Sezione Autonomie n. 8/2011 e n. 20/2018.