Corte dei conti Emilia Romagna, Sentenza n. 102 del 10 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che, per quanto riguarda i valori mobiliari, la responsabilità di Agente contabile spetta al legale rappresentante dell’Ente, poiché è quest’ultimo a esercitare i diritti connessi. A differenza dei beni materiali, la gestione dei beni immateriali è attribuita esclusivamente al legale rappresentante, come stabilito dall’art. 9, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016, secondo cui “i diritti del socio per le partecipazioni degli Enti Locali sono esercitati dal Sindaco, dal Presidente o da un loro delegato”.
Ciò che conta non è chi detiene fisicamente i titoli, ma chi è responsabile dell’esercizio dei diritti di azionista, poiché dispone giuridicamente degli strumenti partecipativi. Questo Principio è coerente con l’orientamento consolidato della Corte dei conti, secondo cui il conto deve essere presentato dal soggetto designato dall’ente (contabile di diritto), preferibilmente attraverso un atto formale che ne specifichi durata e termini di cessazione, o, in alternativa, da chi abbia effettivamente esercitato tali funzioni (contabile di fatto).