Consiglio di Stato, Sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025
Nel caso in esame, l’esito di una gara pubblica è stato contestato perché uno dei membri del Raggruppamento vincitore non aveva firmato l’offerta tecnica.
Secondo il ricorrente, questa omissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione del gruppo. Tuttavia, entrambi i membri avevano sottoscritto gli altri documenti richiesti, tra cui la documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’impegno a costituire il raggruppamento. Inoltre, la polizza fideiussoria era valida e il sopralluogo obbligatorio era stato effettuato da entrambi.
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la documentazione nel suo complesso dimostrasse in modo inequivocabile la partecipazione di entrambi i membri, anche in assenza della firma sull’offerta tecnica. Questa decisione è stata confermata dai Giudici, i quali hanno sottolineato che le regole sulle gare pubbliche devono essere applicate con equilibrio, evitando eccessi di formalismo. Il nuovo “Codice degli Appalti” consente un’interpretazione orientata al risultato finale, dando priorità alla sostanza rispetto alla forma. L’obiettivo delle gare pubbliche è individuare in modo rapido ed efficace l’impresa più adatta, garantendo economicità e qualità nell’esecuzione del contratto. Pertanto, in assenza di irregolarità sostanziali che possano compromettere la gara, è opportuno adottare un approccio più flessibile.
In conclusione, i Giudici hanno affermato che, nelle procedure di gara, occorre privilegiare la sostanza rispetto agli aspetti puramente formali. Anche se un membro del Raggruppamento non aveva firmato l’offerta tecnica, l’insieme della documentazione dimostrava chiaramente la sua adesione. Il nuovo “Codice degli Appalti” consente di valutare le offerte in modo pragmatico, assicurando che le decisioni siano guidate dall’effettiva idoneità dell’impresa e dal buon esito della procedura, evitando rigidità burocratiche inutili.






