L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 88 del 22 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi incassati tramite le vending machines, ai sensi dell’art. 2, del Dlgs. n. 127/2015.

Nel caso di specie, l’istante gestisce la classica lavanderia a gettoni completamente automatizzata. Il cliente acquista da una cassa centralizzata delle Tessere ricaricabili che danno accesso a prezzi maggiormente convenienti per l’utilizzo delle macchine, oppure gettoni che in seguito utilizza per l’avvio delle macchine di lavaggio o asciugatura. 

La cassa centralizzata per la distribuzione dei gettoni di lavaggio è a tutti gli effetti una vending machine, poiché rispetta le specifiche tecniche delle vending machine della fase transitoria di cui al Provvedimento 30 giugno 2016.

Alcuni clienti soggetti Iva richiedono emissione di fattura ed in conseguenza di ciò il rischio per l’istante è quello di vedere duplicati i corrispettivi compresi nelle fatture, poiché tali dati sono inviati quali corrispettivi, e sono quindi di nuovo inviati quali fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato preliminarmente che l’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.

A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (inclusi gli Enti Locali, ad esempio per i distributori automatici collocati presso le farmacie, ricordando che invece in via generale tali Enti sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in base al Decreto Mef 10 maggio 2019). 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono la modalità di l’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, restando comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 

Ricordato ciò, nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia certificata mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai distributori automatici e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente, l’Agenzia ha ritenuto plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante il distributore automatico per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado – anche in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella liquidazione Iva, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015. 

Ad esempio, nel caso in esame, si potrà procedere come segue:

  1. eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le Tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della Tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo; 
  2. indicare nella fattura emessa, tra l’altro, il Codice di riferimento della Tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica; 
  3. consegnare la fattura non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo; 
  4. in alternativa, consegnare, non oltre il momento di ultimazione dell’operazione di ricarica, una apposita quietanza (ex art. 1199 del Cc.), che riporti il Codice di riferimento della Tessera ricaricabile associata al cliente, i dati di riferimento del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi detta quietanza nella fattura elettronica emessa; 
  5. lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, che l’imponibile e l’Imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015;

compilare, come ipotizzato dall’istante, un report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche, al fine di consentire la riconciliazione tra l’Iva relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’Iva indicata al rigo VP2 della Lipe trimestrale.