Vendita di immobili pubblici: requisiti e caratteristiche degli investitori qualificati da ammettere alle procedure ristrette di vendita

 

Con Dm. Mef del 20 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2015, sono stati stabiliti i requisiti e le caratteristiche degli investitori qualificati da ammettere alle procedure ristrette di vendita di immobili pubblici in conformità all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/03, come modificato dall’art. 1, comma 270, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015), il quale dispone che, “nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato”.

Il medesimo art. 7, comma 1, del Dl. n. 282/02 prevede poi che l’Agenzia del Demanio può procedere alla vendita degli immobili pubblici mediante trattativa privata oppure, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale partecipano gli investitori qualificati in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente decreto.

Pertanto, gli investitori qualificati ammessi, ai sensi dell’art. 1 del Decreto in commento, alle procedure ristrette di vendita di immobili pubblici, sono i seguenti:

  • Imprese di investimento, Banche, Società di gestione del risparmio, Società di investimento a capitale variabile, Società di investimento a capitale fisso, forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs. n. 252/05, Imprese di assicurazione, Società immobiliari di investimento quotate, Fondi sovrani, Imprese edili e Imprese turistico-alberghiere;
  • forme di aggregazione tra i soggetti di cui sopra;
  • soggetti esteri autorizzati a svolgere le medesime attività svolte da soggetti di cui al primo punto;
  • Fondazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 153/99.

L’art. 2 del Decreto in commento stabilisce che non sono ammessi alle procedure di dismissione i soggetti che difettano dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del Dlgs. n.163/06 e che non rispettano quanto disposto dal comma 16-ter, dell’art. 53, del Dlgs. n. 165/01, il quale prevede che “i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Infine, l’art. 3 individua nella capacità economico finanziaria del soggetto, comprovata da idonee dichiarazioni bancarie, il parametro di valutazione ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare a partecipare alla procedura di dismissione degli immobili pubblici.