Nella Delibera n. 425 del 27 luglio 2017 della Corte dei conti Veneto, la questione controversa in esame riguarda i vincoli al trattamento economico accessorio posti dall’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10. La Sezione chiarisce che la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla Contrattazione decentrata integrativa, in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei “Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa” di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni in Legge n. 111/11, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
Inoltre, la Sezione precisa che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del Ccnl. 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10.
Dunque, in sostanza, la regola generale voluta dal Legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della Contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’Ente pubblico, a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possano considerarsi per così dire “sterilizzate”, che possono affluire al “Fondo” senza violare i vincoli.




