“1. Alla luce della normativa introdotta dalla ‘Legge di stabilità 2016’ e del nuovo Sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e seguenti, Legge n. 296/06, in materia di riduzione delle spese di personale.
- Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli Enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, Legge n. 296/06, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.
- Con
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




