Nella Sentenza n. 3413 del 13 marzo 2017 del Tar Lazio, i Giudici si esprimono sulle regole dell’anonimato nelle prove scritte dei concorsi pubblici e sui segni di riconoscimento. Nello specifico,i Giudici laziali chiariscono che, nelle procedure concorsuali, la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo talmente assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito. Infatti, i Giudici precisano che se tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un Commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo, con la conseguenza che detta regola va intesa nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia in astratto ed oggettivamente suscettibile di riconoscibilità.
In particolare, questa situazione ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto. Nella fattispecie in esame, le particolarità poste in evidenza dalla ricorrente (spazi vuoti nella c.d. “bella copia”, titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e titolo della traccia in minuscolo sottolineato) non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare “in modo inequivoco” l’intenzione degli autori di rendere conoscibili i propri elaborati alla Commissione o a un suo componente.




