“Visto di conformità”: possono rilasciarlo anche i soci di “Società tra professionisti”

Con la Risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Professionista esercitante attività di assistenza fiscale nell’ambito di una “Società tra professionisti” (“Stp”), iscritta all’Ordine competente, può rilasciare il “visto di conformità” ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. n. 241/97 utilizzando la Partita Iva della “Stp” abilitata alla trasmissione telematica delle Dichiarazioni.

Tale possibilità era già prevista, secondo quanto previsto dal Dm. 18 febbraio 1999 e dalla Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, per il socio di Associazione professionale, di Società semplice o Società commerciali di servizi contabili già autorizzato a rilasciare il “visto di conformità” utilizzando la Partita Iva della Società o Associazione professionale.

La Risoluzione oggetto di commento, prendendo in esame il combinato disposto di cui sopra, tiene a precisare che non si rilevano motivazioni tali da poter “discriminare” le “Stp” rispetto alla Società commerciale di servizi contabili di cui alla lett. b), dell’art. 1, del Dm. 18 febbraio 1999, considerando anche che entrambe vengono ricomprese nella categoria delle Società commerciali di cui ai Titoli V e VI del Codice civile.

A rafforzare maggiormente tale tesi sta il fatto che nella “Stp”, rispetto alla Società commerciale di servizi contabili, i soci sono Professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare in ogni caso la maggioranza di 2/3 nelle Deliberazioni o decisioni dei soci.

Per tali ragioni, pertanto, la Risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 conclude estendendo anche ai Professionisti soci di “Stp” l’approvazione a rilasciare il “visto di conformità” utilizzando la Partita Iva della Società.

Tale disposizione interessa i Comuni nel caso in cui un Professionista esterno apponga loro il “visto di conformità” ai fini della compensazione “orizzontale” del credito Iva (o in alcuni casi anche Irap, se derivante dal metodo “commerciale”) superiore a 15.000 Euro annui.