Welfare integrativo Dirigenti: i chiarimenti Aran sull’applicazione dell’istituto contrattuale

Il nuovo Ccnl. “Area Funzioni locali” relativo al triennio 2016/2018, come avvenuto per il personale del Comparto, all’art. 32 detta le regole per dare impulso alle Politiche di welfare integrativo.

La disposizione contrattuale consente, anche agli Enti che non hanno mai destinato risorse a tali Politiche, dall’anno 2021 e seguenti, di utilizzare una quota-parte, non superiore al 2,5% del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti” di ciascun anno. E’ quanto indicato dall’Aran con il recente Parere Afl_46, pubblicato nella Banca-dati “Orientamenti applicativi”.

Secondo l’Aran, la ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell’istituto, attraverso un meccanismo di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consente, non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge per le medesime finalità, ma anche di utilizzare risorse derivanti da quota-parte del “Fondo” destinato alla retribuzione di posizione e di risultato. Da ciò discende che, alla luce della nuova disposizione contrattuale, anche l’Ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall’anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del “Fondo dei Dirigenti” di ciascun anno.

L’Agenzia ricorda che, in base alle regole contrattuali, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di Contrattazione integrativa. Per il calcolo della percentuale da destinare al welfare integrativo, la base di riferimento è data dall’intera disponibilità del “Fondo” destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, facendo attenzione tuttavia al rispetto della previsione dell’art. 57, comma 3 del Contratto, ovvero garantire a favore della retribuzione di risultato un importo non inferiore al 15% del “Fondo” stesso.

Infine, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, si ricorda che, come previsto per anche dal Ccnl. di Comparto, un ulteriore fonte di finanziamento per la dirigenza è rinvenibile, per effetto dell’art. 59, comma 1, lett. b), nei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti ai sensi dell’art. 208 del “Codice della Strada”.