Unioni di Comuni: no alla maggiorazione dei compensi se le funzioni dell’Organo di revisione sono svolte in forma associata

Nella Delibera n. 50 del 30 maggio 2016 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto, alla luce del vigente quadro normativo in materia di finanza pubblica, se e quali vincoli debbano essere rispettati in sede di determinazione del compenso spettante ai componenti dell’Organo di revisione contabile, costituito in applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 110, lett. c), della Legge n. 56/14. La richiamata norma disciplina lo svolgimento delle funzioni dell’Organo di revisione, nell’ambito delle Unioni di Comuni che abbiano deciso di svolgere dette funzioni in forma associata. La Sezione rileva che l’art. 241, comma 5, del Dlgs. n. 267/00 prevede che per la determinazione del compenso spettante al Revisore dell’Unione di Comuni si deve fare riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso facente parte dell’Unione stessa. Il compenso in tal modo individuato non è pertanto maggiorabile. In ogni caso, secondo la Sezione, sembra auspicabile una rimeditazione, da parte del Legislatore statale, della normativa dei compensi de quibus.

E’ evidente come l’eventuale concentrazione delle funzioni di Revisore contabile, nelle Unioni di Comuni, in capo a un unico Organo, risponde a esigenze di efficienza e razionalizzazione dell’azione amministrativa, nonché di riduzione dei costi di gestione. Tuttavia, non si può ignorare come la   limitazione del compenso al solo parametro costituito dalla classe demografica del Comune più popoloso determini una sperequazione, rispetto alla posizione dei Revisori dei conti che svolgono la loro attività presso Comuni e Province, giacché i Revisori delle Unioni di Comuni sono chiamati a svolgere le proprie funzioni con riferimento a una pluralità di Enti e, conseguentemente, risultano gravati da un maggior numero di adempimenti.