Nella Sentenza n. 563 del 15 giugno 2017 del Tar Veneto, una Società impugna il provvedimento di ammissione di una Società ad una gara per l’affidamento in concessione del “Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” per il periodo 1° aprile 2017– 31 marzo 2023.
In particolare, nel caso di specie, le censure della ricorrente si incentrano tutte sul mancato versamento, da parte della Società in questione, del contributo all’Anac di cui all’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05. I Giudici rilevano che l’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05 non è applicabile al caso di specie, in quanto ha ad oggetto una concessione di servizi mentre la disposizione in parola pone il versamento del ridetto contributo come condizione di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche.
La condizione di ammissibilità non può, in difetto di espressa previsione di legge, estendersi alle concessioni di servizi, perché una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara. Pertanto, per le concessioni di servizi non esiste l’obbligo del pagamento del contributo Anac sulla gara e, quindi, l’appaltatore non può essere escluso per non avervi proceduto nel silenzio di indicazioni specifiche da parte della legge di gara.