Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare Fl. 3 luglio 2014, n. 12, avente ad oggetto “Art. 234, comma 3-bis, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Organo di revisione economico-finanziaria delle Unioni di comuni che svolgono tutte le ‘funzioni fondamentali’ dei Comuni membri – Art. 1, comma 110, lett. c), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 – facoltà di svolgimento in forma associata da parte delle Unioni di Comuni delle funzioni dell’Organo di revisione”, indirizzata agli Uffici territoriali delle Prefetture delle Regioni a Statuto ordinario e, per conoscenza, a quelle delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per l’esercizio delle attribuzioni dell’Organo di revisione nelle Unioni che esercitano tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni membri, in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 1, comma 110, lett. c), della Legge 7 aprile 2014, n. 54 (c.d. “Legge Delrio”), che non risulta allineato a quanto disposto dall’art. 234, comma 3-bis, del Tuel, vengono forniti alcuni primi orientamenti.
Viene riepilogato che l’art. 234, comma 3, del Tuel, affida l’esercizio della funzione di Revisione economico-finanziaria delle Unioni ad un Revisore, mentre il successivo comma 3-bis esclude dall’applicazione di tale principio le Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni che ne fanno parte, per le quali è previsto che la revisione sia svolta da un Collegio di 3 componenti che assume le medesime funzioni anche per i Comuni membri dell’Unione; quest’ultima disposizione è motivata con la considerazione che in tale tipologia di Unioni restano in capo ai Comuni funzioni del tutto residuali che non giustificano la presenza di un autonomo Organo di revisione.
Recentemente su tale disciplina si è inserito l’art. 1, comma 110, lett. c), della Legge n. 56/14, che prevede, per le Unioni di Comuni, la possibilità di svolgere in forma associata, anche per tutti i Comuni partecipati all’Unione stessa, le funzioni dell’Organo di revisione; l’esercizio della funzione deve essere attribuita ad un unico Revisore nelle Unioni che non superano 10.000 abitanti e ad un Collegio di Revisori nelle Unioni che superano tale limite demografico.
La nuova norma permette all’Unione di esercitare in forma associata anche la suddetta aggiuntiva funzione ed individua le modalità di tale esercizio, funzione diversificata per il numero di componenti dell’Organo di revisione unicamente in ragione della dimensione demografica dell’Ente Unione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Unione si avvalga della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 110, lett. c), a prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall’Unione per conto dei Comuni membri, ove l’Unione non superi il limite demografico dei 10.000 abitanti, la revisione contabile sarà attribuita ad un solo Revisore e, al superamento di tale soglia, è previsto un Collegio di 3 Revisori.
La Circolare specifica che la concentrazione delle funzioni di Revisione contabile in capo ad un unico Organo, monocratico o collegiale, prevista dalla Legge n. 56/14, è rispondente ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione. Tale norma pertanto rimette agli Enti Locali associati la valutazione circa l’opportunità di fare ricorso all’esercizio unitario della suddetta delicata funzione, utilizzando modalità dalla stessa individuate.
La nuova disciplina, per il suo carattere facoltativo e in quanto non disponente specifici presupposti applicativi, risulta difforme da quella delineata dal citato art. 234, comma 3-bis, del Tuel, con riferimento alle sole Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni che ne fanno parte e che, al verificarsi di tali presupposti (esercizio in forma associata da parte dell’Unione di tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni che ne fanno parte), assume carattere obbligatorio.
La richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 110, lett. c), della Legge n. 56/14, disciplina, facoltativamente, le condizioni dello svolgimento da parte dei Comuni che fanno parte dell’Unione, in forma associata, delle funzioni dell’Organo di revisione anche per i Comuni, per cui gli estensori delle Circolare ritengono che le particolari condizioni relative alla diversificata composizione dell’Organo di revisione in ragione della dimensione demografica dei Comuni debbano applicarsi anche alla fattispecie prevista dall’art. 234, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00.
Pertanto, nel caso di Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni, a norma del citato art. 234, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00, l’Organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei Comuni che ne fanno parte e sarà costituito, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 110 lett. c), della Legge n. 56/14, da un unico Revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei Comuni non superi i 10.000 abitanti e da un Collegio composto da tre membri, per le Unioni che superano tale limite.
La Circolare n. 12/Fl. precisa anche che, sempre relativamente alle Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali” dei Comuni che ne fanno parte, sussistendo i presupposti applicativi del citato art. 234, comma 3-bis, del Dlgs. n. 267/00, resta fermo il disposto di cui all’art. 3, comma 4-bis, del Dl. n. 174/12, il quale prevede che, all’atto della costituzione del Collegio o del Revisore unico delle predette Unioni, decadono i Revisori in carica nei Comuni che fanno parte dell’Unione.
| Unioni di Comuni(funzioni fondamentali svolte per i Comuni partecipanti) | Popolazione | Art. 234, comma 3, Tuel | Art. 234, comma 3-bis, Tuel | Art. 1, comma 110, Legge n. 56/14 (opzionale) | Circolare Fl. n. 12/14 (in caso di opzione ex art. 1, comma 110, Legge n. 56/14) |
| tutte le funzioni | < 10.000 ab. | —————- | 3 Revisori + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione | 1 Revisore + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione | 1 Revisore + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione |
| tutte le funzioni | > 10.000 ab. | —————- | 3 Revisori + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione | 3 Revisori + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione | 3 Revisori + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione |
| non tutte le funzioni | < 10.000 ab. | 1 revisore | —————- | 1 Revisore + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione | |
| non tutte le funzioni | > 10.000 ab. | 1 revisore | —————- | 3 Revisori + revisione anche per i Comuni facenti parte dell’Unione |





