“730 precompilato”: modalità operative trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema “Tessera sanitaria”

Con il Dm. Mef 31 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015, sono state definite le modalità operative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema “Tessera sanitaria”, il Sistema informativo realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del Dl. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03 e dal Dpcm. 26 marzo 2008.
Tale Sistema raccoglie i dati da inviare all’Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 2 del Dm. Mef 31 luglio 2015 stabilisce che le strutture sanitarie (Asl, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari, le Farmacie pubbliche e private, i Presidi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, di cui all’art. 3, comma 3, Dlgs. n. 175/14) nonché i medici chirurghi e odontoiatri iscritti all’albo, devono trasmettere in via telematica al Sistema “Tessera Sanitaria” i dati relativi alle spese sanitarie indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 103408 del 31 luglio 2015, così come riportati sulle ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali rilasciati agli assistiti per il pagamento del ticket o per l’acquisto di prestazioni sanitarie o relativi a rimborsi erogati.
Nell’Allegato disciplinare tecnico (Allegato “A”), che costituisce parte integrante al Dm. Mef 31 luglio 2015, vengono riportate le modalità di trasmissione telematica in conformità con quanto previsto dal Dpcm. 26 marzo 2008 e dall’art. 50 del Dl. n. 269/03.
Al comma 3, art. 2, Dm. Mef 31 luglio 2015 viene stabilito che i suddetti dati possono essere inviati anche da Associazioni di categoria e da soggetti terzi individuati come responsabili al trattamento dei dati dalle strutture sempreché abbiano ottenuto l’abilitazione all’invio telematico da parte del Mef.
E’ data facoltà all’assistito, in base all’art. 3 del presente Decreto, di esprimere opposizione all’invio telematico dei propri dati al momento dell’emissione del documento fiscale ai sensi dell’art. 7 del Codice, per cui, in caso di scontrino parlante, l’opposizione si esprime non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il proprio Codice fiscale, mentre negli altri casi si esprime chiedendo verbalmente al medico o alla Struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Al comma 4 è data all’assistito la possibilità di accedere al Sistema “Tessera Sanitaria” dal 1º al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta per selezionare le proprie spese sanitarie per le quali esprimere opposizione.
Il Dm. Mef 31 luglio 2015 comprende un ulteriore allegato (Allegato “B”), che descrive tra l’altro le misure di sicurezza per la protezione dei dati dell’assistito.
L’art. 4 del Decreto stabilisce che i dati trasmessi telematicamente al Sistema “Tessera Sanitaria”, vengono immediatamente registrati in archivi distinti in modo che il Codice fiscale del contribuente sia separato dagli altri dati.
Il contribuente può consultare i dati relativi alle spese sanitarie indicate nella Dichiarazione precompilata a partire dal 15 aprile di ciascun anno (art. 5, comma 2, Decreto).
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