Corte dei conti Calabria, Sentenza n. 18 del 28 gennaio 2026
Il giudizio è stato dichiarato improcedibile perché il Conto giudiziale presentato non era validamente sottoscritto e risultava privo del preventivo atto di parifica, elementi che l’Ordinamento qualifica come presupposti imprescindibili per l’instaurazione del giudizio di resa del conto e per l’imputazione della gestione a un soggetto determinato.
La Decisione chiarisce che solo il deposito di un Conto regolarmente formato e parificato consente l’ingresso della gestione nel giudizio contabile, poiché la parifica costituisce l’atto che attesta la concordanza del conto con le scritture dell’Amministrazione e abilita l’esame giurisdizionale. In assenza
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