Come reso noto da una Notizia pubblicata in data 2 aprile 2026 sul sito della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione del “Bonus social Rifiuti”. La precisazione riguarda il fatto che il “Gestore dell’Attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” (Gtru) può applicare Misure di maggior favore nei confronti dei propri utenti, come ad esempio aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; tuttavia, tali condizioni migliorative non possono essere finanziate dalla componente perequativa “UR3”. Tale Contributo, versato da tutti gli utenti della Tassa rifiuti è destinato a finanziare il Bonus nazionale. Da qui, ne consegue, che l’applicazione del beneficio non graverà sui bilanci comunali.
Le modalità applicative per l’erogazione del “Bonus sociale Rifiuti” sono state disposte con la Delibera di Arera 355/2025/R/Rif e il relativo Allegato “Tubr, Testo unico Bonus Rifiuti”.
L’agevolazione consiste in uno sconto del 25% sulla tariffa Tari – Tariffa dovuta dall’utente ed è applicata ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.796 Euro con massimo 3 figli a carico (o non superiore a 20.000 Euro per famiglie con almeno 4 figli a carico). La riduzione viene effettuata l’anno successivo in cui l’Isee del nucleo familiare è risultato sottosoglia ed è riconosciuta senza che l’utente ne faccia richiesta. È sufficiente infatti che l’interessato presenti la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps e se l’attestazione Isee calcolata ha i requisiti previsti, i dati dell’utente in automatico sono trasmessi alla Banca-dati di acquirente unico e alla Banca-dati di Anci – “Sistema di gestione delle agevolazioni tariffarie” (SGAte). In seguito, i suddetti dati sono inviati al Gtru competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare, che provvede, dopo aver effettuato le dovute verifiche, ad applicare lo sconto.


