Le Società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.
Il principio è stato ribadito dal Garante privacy definendo un procedimento nei confronti di una Società di recupero crediti avviato a seguito del reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la Società intendeva rivalersi.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito – vantato da una finanziaria
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