Corte dei conti Emilia-Romagna, Delibera n. 14 del 26 febbraio 2026
Un Ente Locale ha ricevuto, prima del correttivo al “Codice dei Contratti”, una proposta di finanza di progetto e, con un atto del 2025, ha dichiarato di pubblico interesse l’iniziativa, approvando progetto e piano economico-finanziario e riconoscendo al promotore il diritto di prelazione, cioè la possibilità di pareggiare l’offerta migliore a fine gara e ottenere comunque l’aggiudicazione. Prima di pubblicare il bando, però, l’Ente ha rilevato che a livello europeo la prelazione è stata considerata incompatibile con concorrenza e parità di trattamento, anche alla luce della riapertura
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