Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026
Nella vicenda esaminata, la Suprema Corte conferma che l’opposizione contro un avviso di addebito per contributi previdenziali omessi è stata correttamente dichiarata inammissibile perché proposta oltre i termini, calcolati dalla data di ricezione della Pec.
Inoltre, la successiva cessazione dell’attività non incide sugli obblighi contributivi già maturati. Sul punto centrale, i Giudici di legittimità chiariscono che la notifica via Pec effettuata da una Pubblica Amministrazione non è automaticamente nulla solo perché l’indirizzo del mittente non compare nei pubblici elenchi, quando l’indirizzo è comunque riconducibile all’ente (ad esempio perché istituzionale e
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