Con la Delibera n. 172 del 6 maggio 2026, Anac ha ritenuto inconferibile l’incarico di Vice-presidente di una Società di autoservizi e mobilità partecipata da Enti Locali nei confronti di un soggetto che ricopriva contemporaneamente:
- un ruolo nel Consiglio provinciale;
- un incarico nel Consiglio comunale del Comune capoluogo.
La decisione rappresenta la prima applicazione in sede di vigilanza delle specifiche disposizioni sulle inconferibilità previste dall’art. 6 del Dlgs. n. 201/2022 in materia di “servizi pubblici locali”.
Anac evidenzia come il Legislatore abbia introdotto, per i “servizi pubblici locali”:
- un Sistema autonomo di inconferibilità e incompatibilità;
- più rigoroso rispetto alla disciplina generale del Dlgs. n. 39/2013.
La finalità della normativa è:
- separare nettamente:
- soggetti regolatori;
- soggetti gestori del servizio pubblico.
Secondo l’Autorità:
- il Sistema è finalizzato a “recidere il legame” tra controllore e controllato;
- garantendo maggiore:
- trasparenza;
- concorrenza;
- imparzialità nella gestione dei “servizi pubblici locali”.
Nel caso esaminato:
- gli Enti Locali soci partecipavano alla governance dell’Agenzia;
- definivano indirizzi strategici;
- approvavano i bilanci.
Parallelamente la Società di autoservizi risultava destinataria dei contratti di servizio.
Anac sottolinea quindi che:
- il soggetto interessato si trovava in una posizione potenzialmente idonea a incidere:
- sulle risorse destinate all’Agenzia;
- e indirettamente sulla Società di cui era Amministratore.
La Delibera chiarisce inoltre che:
- un componente del Cda;
- e quindi anche il Vice-presidente;
deve essere considerato:
- Amministratore a tutti gli effetti,
- secondo il generale approccio civilistico e commerciale.
Di conseguenza, l’incarico rientra pienamente nell’ambito applicativo della disciplina sulle inconferibilità.
Particolarmente rilevante il richiamo di Anac alla ratio della norma.
Secondo l’Autorità:
- Province e Comuni esercitano:
- funzioni di organizzazione;
- regolazione;
- vigilanza;
- controllo;
sui “servizi pubblici locali”.
Per questo:
- non può esservi coincidenza soggettiva tra:
- chi concorre alla definizione degli indirizzi pubblici;
e chi amministra la Società affidataria del servizio.




