Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6175 del 17 marzo 2026
La vicenda riguarda un contribuente che aveva impugnato un atto di pignoramento presso terzi con cui l’agente della riscossione aveva avviato l’esecuzione per il recupero di un ingente debito tributario.
Il contribuente sosteneva di avere conosciuto il pignoramento e le cartelle presupposte solo al momento della notifica dell’udienza davanti al Giudice civile e per questo chiedeva l’annullamento delle cartelle, affermando che non gli erano state regolarmente notificate.
In primo grado, il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo, sul presupposto della regolarità delle notifiche; in appello, invece, il Giudice tributario
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