Tari: rifiuti speciali, magazzini e aree scoperte. La Corte di Cassazione chiarisce che l’esenzione non può essere totale e che la quota fissa resta comunque dovuta

di Carolina Vallini

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5233 del 9 marzo 2026

La vicenda nasce da un avviso di accertamento Tari emesso da un Comune per l’anno 2017 nei confronti di una società industriale, la quale sosteneva di avere diritto all’esenzione dalla tassa per gran parte delle superfici del proprio stabilimento, compresi magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti e aree esterne, perché in tali spazi si sarebbero prodotti rifiuti speciali smaltiti autonomamente a proprie spese.

In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello il Giudice tributario aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso ma aveva comunque dato ragione

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