Corte dei conti Lazio, Delibera n. 14 del 12 febbraio 2026
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che, per le anticipazioni straordinarie di liquidità, la contabilizzazione e l’accantonamento previsti dalla normativa non sono una scelta discrezionale dell’Ente ma un obbligo, è stato rilevato un lieve errore nella registrazione della quota capitale residua al 31 dicembre 2024, che dovrà essere corretto nel rendiconto successivo, e soprattutto è stata evidenziata una gestione non coerente con le regole vigenti perché l’ente ha dichiarato di aver deciso di non iscrivere in bilancio la quota capitale collegata al “Fondo” e di non
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