Il Dait ha pubblicato, in data 19 maggio 2026, il Parere n. 9272 del 17 marzo 2026, con il quale ha affrontato un caso sorto in un Comune in cui la richiesta di convocazione del Consiglio, presentata da 1/5 dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 39 del Tuel, era stata trasmessa per via telematica con modalità non uniformi.
Durante la Seduta consiliare convocata sulla base di tale Istanza, è emerso che solo uno dei firmatari aveva apposto una firma digitale valida, mentre gli altri avevano utilizzato forme di sottoscrizione non conformi alle regole del “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”).
A seguito dell’eccezione sollevata in aula, il Segretario generale ha verificato che la richiesta non aveva rispettato i requisiti formali richiesti dalla legge. Poiché l’art. 20, comma 1‑bis, del Dlgs. n. 82/2005, stabilisce che un documento informatico ha valore legale solo se sottoscritto con firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata, o tramite un processo certificato che garantisca autenticità e integrità, la presenza di una sola firma digitale non è risultata sufficiente a integrare la volontà di 1/5 dei Consiglieri. La richiesta dunque non è stata considerata validamente presentata.
Il Dait ha osservato che, né lo Statuto, né il Regolamento del Consiglio comunale, avevano previsto indicazioni specifiche sulle modalità di sottoscrizione delle richieste telematiche, limitandosi a ribadire l’obbligo del Presidente di convocare il Consiglio quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri. Tuttavia, l’assenza di una disciplina interna non ha esonerato i Consiglieri dal rispetto delle norme generali in materia di documento informatico.
La valutazione resa dal Segretario generale in seduta è stata ritenuta corretta, poiché è rientrata nelle sue funzioni di assistenza giuridico‑amministrativa previste dall’art. 97 del Tuel. Egli ha dovuto prendere atto dell’irregolarità formale della richiesta, garantendo la conformità dell’azione amministrativa alle norme vigenti.
Nel Parere viene precisato inoltre che il Consigliere che ha chiesto l’accesso agli atti ha avuto diritto a ottenere copia del verbale della seduta e che i Consiglieri firmatari, qualora intendano riproporre gli argomenti, dovranno presentare una nuova richiesta sottoscritta con modalità conformi al “Cad”.
L’Ente infine è stato invitato a valutare l’opportunità di integrare Statuto e Regolamento per disciplinare in modo chiaro le modalità di presentazione delle Istanze telematiche dei Consiglieri, così da evitare in futuro situazioni analoghe.


